IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata";
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente il  riordino delle scuole dirette a  fini speciali e
delle scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19  novembre  1990, n.  341,  sulla riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto ministeriale  5  maggio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del  17 giugno 1997, relativo alla modifica
dell'ordinamento  didattico  della   scuola  di  specializzazione  in
nefrologia;
  Visto che  il consiglio di  facolta' di medicina e  chirurgia nella
seduta  del  20 febbraio  1998  ha  espresso parere  favorevole  alla
proposta di modifica dell'ordinamento  didattico relativo alla scuola
di specializzazione in nefrologia;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal senato  accademico nella
seduta del 22 aprile 1998;
  Vista la delibera con la  quale il consiglio di amministrazione, in
data 24 aprile 1998, ha approvato la suddetta modifica;
  Visto il parere favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico
della  scuola   di  specializzazione  in  nefrologia,   espresso  dal
consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 luglio 1998;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata" e'
cosi' ulteriormente modificato;
                            Articolo unico
  A partire  dall'a.a. 1998/99, l'ordinamento didattico  della scuola
di specializzazione, del settore  medico, in "Nefrologia" viene cosi'
modificata.
               Scuola di specializzazione in nefrologia
 Art. 1. - Istituzione, finalita', titolo conseguibile.
  1.1. E' istituita la scuola di specializzazione in nefrologia.
  1.2.  La scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale  della nefrologia,  comprensiva degli  aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
  1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
  1.4. Conseguito il titolo  di specialista, e' possibile frequentare
la scuola  per un  ulteriore anno  di perfezionamento,  indirizzato a
settori subspecialistici.
 Art. 2 - Organizzazione, durata, norme d'accesso.
  2.1.  Il corso  di specializzazione  ha la  durata di  cinque anni.
Ciascun anno  di corso prevede  indicativamente 300 ore  di didattica
formale e seminariale  ed inoltre attivita' di  tirocinio guidate, da
effettuare  frequentando  strutture   nefrologiche  universitarie  ed
ospedaliere sino  a raggiungere  l'orario annuo  complessivo previsto
per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario
nazionale.
  2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento
della scuola il dipartimento di  chirurgia ed i servizi convenzionati
di  nefrologia  e  dialisi  dell'ospedale S.  Eugenio  del  complesso
integrato  Columbus  e  del  policlinico  Casilino  e  delle  aziende
convenzionate.
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere  nel
loro  insieme   a  requisiti  di  idoneita'   per  disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologie dei  servizi e
delle prestazioni  eseguite, secondo  gli standards stabiliti  con le
procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli d'intesa secondo la normativa vigente.
  La didattica  formale viene  svolta nelle  strutture universitarie.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita
della normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed
in   quelle  convenzionate.   Al   fine  di   garantire  un   congruo
addestramento  in   tutti  i  campi  della   nefrologia  clinica,  la
formazione  dello studente  potra'  compiersi anche  in  piu' di  una
struttura,   secondo   i  piani   di   studio   e  di   addestramento
professionalizzante previsti al successivo art. 3 e 4.
  2.3. Tenendo  presenti i  criteri generali per  la regolamentazione
degli accessi, di cui al comma  4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990
ed  in   base  alle  risorse   ed  alle  strutture   ed  attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti determinato  in 6 (sei)  per ciascun  anno di corso,  per un
totale di  30 specializzandi. Il  numero effettivo degli  iscritti e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il Ministero  della sanita' e  il Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica  e tecnologica,  e dalla  successiva ripartizione
dei posti  tra le  universita'. Il numero  degli iscritti  a ciascuna
scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il  concorso e'  effettuato mediante  prove e  valutazione dei
titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti, distribuito secondo
la normativa vigente.
  La  commissione  del concorso  sara'  formata  dal direttore  della
scuola o in caso di impossibilita' da un suo sostituto e da 4 docenti
nominati dal Consiglio di scuola.
  Art. 3. - Piani di studi e di addestramento professionalizzante.
  3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano  di studi nei diversi anni e
nei   diversi  presidi   diagnostici  e   clinici,  compresi   quelli
convenzionati.
  Il consiglio stabilisce pertanto:
  a)  le opportune  attivita'  didattiche, comprese  le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e  seminariale, e  la sede di  quella di  tirocinio, compreso
quello   relativo  all'area   specialistica   comune  a   specialita'
propedeutiche o affini.
  3.2. Il  piano di studi  e di addestramento  professionalizzante e'
determinato dal  consiglio della  scuola, sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari.
  Costituiscono aree obbligatorie  (propedeutiche, di approfondimento
scientificoculturale,  di professionalizzazione)  quelle relative  ai
settori seguenti:
  E03A  biologia,  E05A  biochimica,   E06A  fisiologia  umana,  F04B
immunologia,  E07X  farmacologia,   F06A  anatomia  patologica,  F07A
medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A
urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.
  Nei primi  due anni di  formazione lo specializzando  deve dedicare
almeno  il  50% del  tempo  della  sua  attivita' di  tirocinio  alla
formazione professionale nei settori  della medicina interna generale
e specialistica (F07).
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli studi.
  Art.  4.  -  Programmazione  annuale  delle  attivita'  e  verifica
tirocinio.
  4.1. All'inizio di ciascun anno  di corso il consiglio della scuola
programma  le   attivita'  comuni  per  gli   specializzandi,  quelle
specifiche relative  al tirocinio  e concorda con  gli specializzandi
stessi  la  scelta  di   eventuali  aree  elettive  d'approfondimento
opzionale,  pari  a  non  oltre  il  25%  dell'orario  annuo,  e  che
costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  4.2. Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie  ed in
quelle    ospedaliere    idonee   convenzionate.    Lo    svolgimento
dell'attivita'  di tirocinio  e  l'esito positivo  del medesimo  sono
attestati  dai  docenti  ai  quali sia  affidata  la  responsabilita'
didattica,  in  servizio  nelle  strutture  presso  cui  il  medesimo
tirocinio sia stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere   utile,  sulla  base   d'idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   ed
extrauniversitarie.
 Art. 5. - Esame di diploma.
  5.1.  L'esame finale  consta  nella presentazione  di un  elaborato
scritto  su di  una  tematica clinica  assegnata allo  specializzando
almeno  un anno  prima dell'esame  stesso. La  commissione finale  e'
nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2. Lo  specializzando, per essere ammesso  all'esame finale, deve
aver superato gli  esami annuali ed i tirocini ed  aver condotto, con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti  secondo uno  standard  nazionale  specifico della  scuola,
volto  ad  assicurare  il conseguimento  di  capacita'  professionali
adeguato agli standards europei.
 Art. 6. - Norme finali.
  Le  tabelle riguardanti  gli standards  nazionali (sugli  obiettivi
formativi e  relativi settori scientificodisciplinari  di pertinenza,
sull'attivita'  minima  dello   specializzando  per  adire  all'esame
finale, nonche' sulle strutture  minime necessarie per le istituzioni
convenzionabili') sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del
decreto  legislativo n.  257/1991. Gli  aggiornamenti periodici  sono
disposti  con  le  medesime  procedure,  sentiti  i  direttori  delle
specifiche scuole di specializzazione.
                            ____________
                                                            Tabella A
               Scuola di specializzazione in nefrologia
              AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
              E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICODISCIPLINARI
   A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di  anatomofisiologia  renale,  biochimica  e  genetica
pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche
per l'apprendimento  delle tecniche  di laboratorio, della  clinica e
della terapia.
  Settori:  E09A  anatomia,  E09B istologia,  E05A  biochimica,  E06A
fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia.
   B. Area di fisiopatologia nefrologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi eziopatogenici che determinano  lo sviluppo delle malattie
renali.
  Settori:  E03A  biologia,  F03X  genetica  medica,  F04C  patologia
generale,  F04A   immunologia,  F07B  fisiopatologia   clinica,  F07E
nefrologia.
   C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche e  tecniche in  tutti i  settori di  laboratorio
applicati  alla nefrologia,  comprese citomorfologia,  istopatologia,
immunopatologia e la diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B patologia  clinica, F06A  anatomia patologica,  F07D
semeiotica   funzionale,  F07E   nefrologia,  F18X   diagnostica  per
immagini.
   D. Area di nefrologia clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche   e  tecniche  necessarie  per   la  valutazione
epidemiologica per la prevenzione,  diagnosi e terapia delle malattie
del   rene,   dei   disordini   del   metabolismo   elettrolitico   e
dell'equilibrio  acido  base,  e  dell'ipertensione  arteriosa.  Deve
infine saper partecipare a studi chimici controllati secondo le norme
di buona pratica clinica.
  Settori: F07E nefrologia, F07  medicina interna, E07X farmacologia,
F05X  microbiologia, F18X  diagnostica per  immagini e  radioterapia,
F18X statistica medica, F10A  urologia, F19C pediatria, F07C medicina
d'urgenza, F04A patologia generale.
   E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  la   pratica  clinica  correlate  con   l'emodialisi,  la  dialisi
peritoneale e il trapianto di rene.
  Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.
   F. Area dell'emergenza nefrologica
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la pratica  clinica necessarie a prevenire,  riconoscere e trattare
le  principali patologie  che costituiscono  condizioni di  emergenza
nefrologica.
  Settori:   F07E   nefrologia,   F07C   medicina   d'urgenza,   F12X
anestesiologia e rianimazione.
                           _______________
                                                            Tabella B
  STANDARD NECESSARI  ALLE STRUTTURE SANITARIE NON  UNIVERSITARIE PER
CONTRIBUIRE ALLA  FORMAZIONE SPECIALISTICA  MEDIANTE CONVENZIONAMENTO
CON L'UNIVERSITA' PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.
  Il  presidio  ospedaliero non  universitario  deve  avere, oltre  a
strutture  didattiche e  di aggiornamento  generali, una  qualificata
specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio,
tale  da   garantire  allo  specializzando  il   conseguimento  degli
obiettivi  formativi assegnatigli  riguardo al  periodo di  frequenza
della struttura medesima. Tali attivita' sono:
  a)  attivita'  ambulatoriale  e  di day  hospital  per  almeno  300
pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi
peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
  b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia
nefrologica;
  c) attivita'  diagnostica di  istopatologia renale  comprendente il
prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
  d) attivita' di terapia sostitutiva  acuta e cronica della funzione
renale; con almeno 8 posti dialisi.
                           ______________
                                                            Tabella C
                       STANDARD COMPLESSIVO DI
                  ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1) aver  eseguito personalmente  almeno 10  biopsie renali  ed aver
partecipato  alla  fase  di  definizione diagnostica  di  almeno  100
pazienti;
  2)  aver  eseguito  personalmente almeno  15  procedure  dialitiche
d'urgenza;
  3)  saper  gestire   le  metodiche  di  emodialisi   e  di  dialisi
peritoneale,  partecipando attivamente  ad almeno  10 interventi  per
allestimento  di fistola  arterovenosa e  ad almeno  5 interventi  di
impianto di catetere peritoneale;
  4) saper  impostare una corretta  diagnosi di nefropatia e  la piu'
adeguata  terapia  per  pazienti con  malattie  renali,  ipertensione
arteriosa,   alterazioni   del    metabolismo   idroelettrolitico   e
dell'equilibrio  acidobase, insufficienza  renale,  con trapianto  di
rene.
  Con riferimento al punto 4, dell'art. 1, costituiscono attivita' di
perfezionamento   opzionali  (obbligatorie   almeno  due   sulle  tre
previste):
  a) immunopatologia  e morfologia  delle nefropatie:  aver acquisito
conoscenze  teoriche ed  esperienza  pratica  relative alla  diagnosi
immunologica   diretta   e   morfologica   (microscopia   ottica   ed
elettronica) delle  principali nefropatie; aver  acquisito esperienza
pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;
  b)  terapia  sostitutiva  della  funzione  renale:  aver  acquisito
conoscenze teoriche  ed esperienza pratica  dei vari tipi  di dialisi
extracorporea  e  di dialisi  peritoneale;  saper  impostare al  piu'
corretto trattamento dialitico per  pazienti con insufficienza renale
acuta e cronica;
  c)  clinica e  terapia del  trapianto  di rene:  aver acquisito  le
conoscenze  teoriche dell'immunologia  dei trapianti;  aver acquisito
esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene
e sulle  principali terapie antirigetto, saper  gestire correttamente
l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati.
  Il presente  decreto verra'  registrato ed inserito  nella raccolta
degli atti di questa amministrazione.
   Roma, 30 ottobre 1998
                                            Il rettore: Finazzi Agro'