IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, relativo alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in nefrologia; Visto che il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 20 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 22 aprile 1998; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, in data 24 aprile 1998, ha approvato la suddetta modifica; Visto il parere favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in nefrologia, espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 luglio 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' cosi' ulteriormente modificato; Articolo unico A partire dall'a.a. 1998/99, l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del settore medico, in "Nefrologia" viene cosi' modificata. Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 1. - Istituzione, finalita', titolo conseguibile. 1.1. E' istituita la scuola di specializzazione in nefrologia. 1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale. 1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia. 1.4. Conseguito il titolo di specialista, e' possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici. Art. 2 - Organizzazione, durata, norme d'accesso. 2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale. 2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di chirurgia ed i servizi convenzionati di nefrologia e dialisi dell'ospedale S. Eugenio del complesso integrato Columbus e del policlinico Casilino e delle aziende convenzionate. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa secondo la normativa vigente. La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita della normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potra' compiersi anche in piu' di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 3 e 4. 2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 (sei) per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. 2.5. Il concorso e' effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti, distribuito secondo la normativa vigente. La commissione del concorso sara' formata dal direttore della scuola o in caso di impossibilita' da un suo sostituto e da 4 docenti nominati dal Consiglio di scuola. Art. 3. - Piani di studi e di addestramento professionalizzante. 3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il consiglio stabilisce pertanto: a) le opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini. 3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante e' determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari. Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientificoculturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti: E03A biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria. Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attivita' di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07). Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 4. - Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio. 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione. 4.2. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie. Art. 5. - Esame di diploma. 5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa. 5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali adeguato agli standards europei. Art. 6. - Norme finali. Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza, sull'attivita' minima dello specializzando per adire all'esame finale, nonche' sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili') sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione. ____________ Tabella A Scuola di specializzazione in nefrologia AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICODISCIPLINARI A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia. Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia. B. Area di fisiopatologia nefrologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali. Settori: E03A biologia, F03X genetica medica, F04C patologia generale, F04A immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia. C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini. Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia, F18X diagnostica per immagini. D. Area di nefrologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi chimici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F07E nefrologia, F07 medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C medicina d'urgenza, F04A patologia generale. E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene. Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti. F. Area dell'emergenza nefrologica Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica. Settori: F07E nefrologia, F07C medicina d'urgenza, F12X anestesiologia e rianimazione. _______________ Tabella B STANDARD NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITA' PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA. Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attivita' sono: a) attivita' ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti; b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica; c) attivita' diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie; d) attivita' di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi. ______________ Tabella C STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1) aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti; 2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza; 3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola arterovenosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale; 4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la piu' adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acidobase, insufficienza renale, con trapianto di rene. Con riferimento al punto 4, dell'art. 1, costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste): a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi; b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al piu' corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica; c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie antirigetto, saper gestire correttamente l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati. Il presente decreto verra' registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione. Roma, 30 ottobre 1998 Il rettore: Finazzi Agro'